Regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679

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Il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abroga

Descrizione

Tipo documento Atto normativo ,
Numero e data n. del
Data di pubblicazione 14 Marzo 2024
Oggetto Il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abroga

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Riferimenti normativi

Il nuovo regolamento UE, che si applica negli stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, si fonda sulla affermazione che la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale come risulta anche dalla circostanza che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e
l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Per rafforzare la protezione, il Regolamento UE, introduce numerose e rilevanti novità partendo da un approccio, fondato sul principio di cautela, basato sul rischio del trattamento e su misure di accountability di titolari e responsabili (come la valutazione di impatto, il registro dei trattamenti, le misure di sicurezza, la nomina di un RDP-DPO).

Come ha evidenziato il Garante nella guida all'applicazione del Regolamento, la nuova disciplina europea pone con forza l'accento sulla responsabilizzazione (accountability) di titolari e responsabili ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

Tra i criteri che i titolari e i responsabili sono tenuti ad utilizzare nella gestione degli obblighi vi sono:
- il criterio del data protection by default and by design, ossia la necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- il criterio del rischio inerente al trattamento, da intendersi come rischio di impatti negativi sulle liberta’ e i diritti degli interessati, impatti che devono essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il Titolare ritiene di dover adottare per
mitigare tali rischi.

L'ulteriore fonte normativa con cui disciplinare il trattamento dei dati personali, è rappresentato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

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