RIDUZIONE TARI ANNO 2024

Dettagli della notizia

A decorrere dall’anno 2024 sono state introdotte delle ipotesi di riduzione del tributo per le utenze domestiche (art.42) e per le utenze destinate ad attività ricettive (art.45 bis)

Data:

16 Febbraio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Con Delibera C. C. n. 40 del 29.09.2023, è stato modificato il regolamento IUC – sezione TARI. A decorrere dall’anno 2024 sono state introdotte delle ipotesi di riduzione del tributo per le utenze domestiche (art.42) e per le utenze destinate ad attività ricettive (art.45 bis)

Il modulo per la richiesta di riduzione TARI anno 2024 per le utenze domestiche potrà essere presentato entro il 31 marzo 2024 all’ufficio tributo qualora ricorrano le condizioni di cui al disposto normativo di cui si riporta il testo:

art.42

  1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al primo gennaio dell’anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente, come specificato nel successivo comma 3. Solo per le nuove utenze il numero degli occupanti, per il primo anno, è quello risultante all’Anagrafe del Comune alla data di attivazione delle stesse.
  2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia, e devono, altresì, essere dichiarate tutte le persone conviventi, ancorché iscritte all’anagrafe del Comune in distinti stati di famiglia.
  3. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio, per motivi di studio o di lavoro), a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e che l’assenza si protragga per un periodo non inferiore a 270 giorni. Analogamente, nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 270 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
  1. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità. Qualora i soggetti non residenti risultino avere la dimora nelle utenze domestiche dichiarate, il Comune applica, in sede di accertamento, il numero dei soggetti dimoranti nelle stesse o il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
  2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se possedute o detenute in un fabbricato diverso da quello di residenza anagrafica; per poter essere considerati come locali accessori dell’abitazione, con applicazione della quota fissa della tariffa prevista le utenze domestiche, deve essere fornita idonea documentazione dalla quale risulti che trattasi di pertinenze giuridiche dell’abitazione di residenza.
  3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano, in ogni caso, utenze non domestiche se possedute o detenute da persona fisica non residente e, quindi, priva nel Comune di Poggio Mirteto di utenze abitative.
  4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
  5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
  6. Le utenze domestiche sono classificate per come previsto dal DPR 158/99 in sei categorie da 1 a 6 componenti ed oltre come da tabella 2 allegata al regolamento;

Analogamente entro il termine del 31 marzo 2024 potrà essere presentato il modulo per la dichiarazione delle utenze destinate in modo imprenditoriale o non imprenditoriale ad attività ricettive, B&B, Case Vacanza, Affittacamere, ai sensi dell’art. 45 bis che testualmente recita:

Art.45 bis

  1. Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano come utenze domestiche con un numero di occupanti pari a 6 o più persone
  2. Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, gestite in forma imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano come utenze NON domestiche appartenenti alla categoria : 08 (alberghi senza ristorazione). In questo caso la tariffa variabile del tributo è ridotta del 50% .

I moduli per le richieste presente sul link riportato in basso  potranno essere trasmessi anche tramite pec all’indirizzo: posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it-

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi utilizzando i seguenti contatti: tel. 0765545245; e-mail: settore6@comune.poggiomirteto.ri.it

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024, 16:14

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri