Descrizione
I cittadini stranieri discendenti da cittadini italiani possono richiedere l’acquisto della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dimostrando la continuità del possesso di tale status (Legge 5/2/1992, n. 91).
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Il procedimento si suddivide in diverse fasi.
FASE PREISTRUTTORIA
In una prima fase preistruttoria l’Ufficiale di Stato civile verifica l’idoneità dei documenti affinché l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.
Per la presentazione dei documenti è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile con l’apposito modello di domanda (a cui allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità) da presentare con le seguenti modalità:
– E-mail: demografici@comune.poggiomirteto.ri.it
– PEC: posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it
– A mano, tramite ufficio protocollo.
L’Ufficio di Stato Civile acquisisce al protocollo l’istanza e comunica all’interessato il giorno e l’ora dell’appuntamento. L’ufficiale dello stato civile farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell’istanza. Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile con tutta la documentazione in originale. L’interessato potrà avvalersi di un interprete.
Attenzione: per nessun motivo l’ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).
L’Ufficiale di Stato Civile, verificate le condizioni preliminari, redige un’attestazione in cui si rilevino le generalità dell’interessato e dei figli minori che dovrà essere presentata all’Ufficiale d’Anagrafe ai fini della sua iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Poggio Mirteto.
FASE DELL’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
In una seconda fase, dopo l’esito favorevole di cui sopra, l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe e formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso l’Ufficio di Stato Civile.
Anche per richiedere l’iscrizione anagrafica è necessario fissare un appuntamento, con le modalità sopra indicate.
Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile con tutta la documentazione in originale.
L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di POGGIO MIRTETO (RI). Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi. La residenza sarà oggetto di opportuni accertamenti basati non soltanto sulla presenza fisica ma sul concetto di dimora abituale, legato anche ad altri elementi quali l’effettiva disponibilità nel lungo periodo di un immobile o legami familiari e sociali su cui si fonda l’istituto della residenza anagrafica.
L’ufficiale d’Anagrafe, come previsto dall’art. 19 c. 2) del D.P.R. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza della dimora abituale, mediante appositi e ripetuti accertamenti da tenersi nel corso dei successivi 45 giorni previsti per legge.
Se la dimora abituale non sarà confermata, l’iscrizione anagrafica verrà annullata ab origine comportando l’annullamento del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana e la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale denuncia per falsa dichiarazione.
L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l’esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall’ingresso.
Qualora l’iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Documenti occorrenti per ottenere l’iscrizione anagrafica:
1) Attestazione dell’Ufficiale di Stato Civile;
2) Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);
3) Modulo di dichiarazione di residenza debitamente compilato e sottoscritto;
4) Dichiarazione del titolo di occupazione dell’immobile o dichiarazione del proprietario;
5) Copia del codice fiscale.
Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.
L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta tutta la documentazione necessaria, rilascia all’interessato la ricevuta dell’avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento e consegna copia della stessa all’Ufficio di Stato Civile che contatterà direttamente l’interessato non appena concluso il suo procedimento di iscrizione anagrafica.
FASE DELLA PRESENTAZIONE FORMALE DELL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:
L’interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da euro 16.00, si dovrà presentare personalmente all’Ufficio di Stato Civile nel giorno che gli sarà preventivamente comunicato, con un traduttore se necessario, per la compilazione della domanda nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla circolare K28.1 del 08.04.1991 e allegare la relativa documentazione.
L’istanza è redatta su apposito modulo scaricabile nella sezione modulistica di questo sito ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Saranno allegati in originale, o in copia conforme, tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme).
I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile. Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e dovranno altresì essere indicati tutti i luoghi di residenza dell’avo e dei suoi discendenti.
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo all’ufficio protocollo del Comune.
Nota per gli avvocati: la procura o l’incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell’istanza o della sua trattazione in sede amministrativa, ma è necessaria una procura specifica indirizzata a questa amministrazione.
Documenti obbligatori:
• estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio;
• atto di morte dell’avo emigrato se nato prima del 1861;
• atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
• atti di matrimonio dei suoi discendenti , in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
• certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d’ufficio e non deve essere prodotto);
• in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza . Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
• Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.
Avvertenze:
1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza.
3. Allo stesso modo, anche le traduzioni debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.
4. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata da un tribunale in Italia; oppure – nel caso nel Paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) – da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).
6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver esaminato gli atti e verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati, ricontatterà l’interessato dopo aver ricevuto le attestazioni consolari.
Durante l’intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti e presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento stesso: è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile.
FASE DELLA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA
L’Ufficiale di Stato civile infine fisserà un appuntamento in cui l’interessato dovrà sottoscrivere la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis sarà concluso dopo aver effettuato le eventuali correzioni e modifiche delle generalità e dopo aver effettuato le debite comunicazioni alle autorità pubbliche competenti.
Il procedimento relativo alla fase di presentazione formale dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana si concluderà entro 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune di Poggio Mirteto, fermo restando la necessità della conferma dell’iscrizione anagrafica.
Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.
Quando tutti gli accertamenti abbiano dato esito positivo, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.
Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI IN CASO DI RIGETTO DELL’ISTANZA
Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.
Tipo documento | Modulistica , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | 25 Ottobre 2023 |
Oggetto | Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (IURE SANGUINIS) |
Formati | Formato elettronico |
Licenze | licenza sconosciuta |